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storia_ts:documenti:abdicazione



La ridistribuzione senza fini di lucro dei contenuti di questa pagina, anche se in forma parziale, deve citare il sito di provenienza www.atrieste.eu, i nomi degli autori, professori Fabio Francescato e Bruno Pizzamei, ed il fatto che si tratta della rielaborazione per il web di un ipertesto sviluppato dagli autori nel 1999 per conto del comune di Trieste e da questo distribuito gratuitamente nelle scuole. Non è ammessa la ridistribuzione con fini di lucro senza esplicita autorizzazione degli autori e dell'acquirente dell'opera.

DOCUMENTO DI ABDICAZIONE (1468)

Noi Giudici, Consiglio ed Università della città di Trieste, facendo per noi, eredi e successori nostri, riconosciamo, confessiamo e facciamo palese in perpetuo ed a chiunque vedrà, leggerà od udirà leggere le presenti, oggi ed in futuro; come i nostri predecessori memori dei soccorsi, dei benefici fatti dalli illustri Duchi e dalla inclita Casa d'Austria, abbiano con lettere patenti riconosciuti essi Duchi, loro eredi e successori in veri, naturali ed ereditari Signori di essi loro, della città e del distretto di Trieste, e di tutte le dipendenze derivanti;

Considerando le fatiche, i soccorsi, i dispendi, i sussidi ed i benefici che il Serenissimo ed invittissimo Principe e Signore il Signor Federico Imperatore dei Romani sempre Augusto, ecc. ecc., Signor nostro clementissimo, ha clementemente e premurosamente adoperato in nostro vantaggio, specialmente nella ultima guerra ed assedio, liberandoci con mano potente dai nostri nemici, e difendendoci; considerando che in futuro sarebbero a giovarci ancor più;

Considerando ancora che nel reggimento e governo finora avuto ed usato, non possiamo più trarre vita tranquilla, nè agevolmente essere retti; Noi radunati nel palazzo nuovo del Comune di detta città, come è di consueto, a suono di campana; Tenuto fra noi comune consiglio, presa matura deliberazione e fatto conveniente colloquio, non per dolo o timore, o per qualsiasi suggestione o causa, sibbene di unanime consenso, di libera spontaneità, di nostra scienza certa e di tutti i nostri, semplicemente, liberamente, facendo per noi, eredi e successori, in quel miglior modo, via, forma che possiamo e vagliamo:

Facciamo assegnamento, consegna, ed abdicazione al prefato Serenissimo Signore, Signor Federico, ai suoi eredi e successori Duchi d'Austria, del reggimento e del governo qualunque del quale finora abbiamo usato, così ed in modo, che da ora in poi il detto Signor nostro Serenissimo, il Signor Federico, i di lui eredi e successori Duchi d'Austria, sieno ed essere debbano nei tempi futuri ed in perpetuo veri naturali, ereditari ed irrecusabili Signori e proprietari della città e distretto di Trieste, dei diritti e delle pertinenze in qualunque modo spettanti alla città e distretto, con tutti i diritti predetti, e dipendenze, integralmente, liberamente, e senza contraddizione nostra e di ciascuno di noi, li tengano e li possedano, e con ciò abbiano da ora il pieno dominio utile e diretto, il mero e misto imperio, ed ogni giurisdizione; da ora in poi possano reggere, disporre con pieno diritto dei redditi, introiti e proventi così nella città come al di fuori, esigerli, percepirli averli in proprio; ordinarli, alienarli con pieno diritto e ad arbitrio loro. Eccettuate soltanto le proprietà della Comunità che sono situate fuori della città di Trieste, le quali devono rimanere inviolate alla città, e similmente i dazi ed i proventi della Comunità i quali sono entro la città, e furono soliti a riscuoterli dagli officiali della Comunità, ed oggigiorno da essi si riscuotono; ed eccettuata la metà di tutte le pene pecuniarie che in futuro si imporranno dalla Curia dei Malefici; l'altra metà delle pene rimanendo a Sua Serenità, agli eredi e successori suoi, Duchi d'Austria. Ed i Giudici, il Consiglio ed il Comune non possano fare mai alcun concordio col condannato per riguardo alla metà della pena che viene a Sua Serenità, senza espressa licenza e volontà di Sua Serenità, dei di lui eredi e successori Duchi d'Austria, o degli officiali loro a ciò deputati. Coi quali dazi e proventi e metà di multe che rimangono alla Comunità e che saranno esatte dagli officiali di questa, la Comunità pagherà al Capitano mandato dai Duchi d'Austria a Trieste, lire 4200 di piccoli di corrente moneta, a titolo di salario del Capitano, del Vicario, del Giudice dei Malefici e dei loro famigliari, e lo pagherà al Capitano presente od assente, purchè in caso di assenza abbia sostituito un'idoneo [sic] Luogotenente, che non sia cittadino di Trieste. E dovrà la Comunità coi detti proventi pagare i salariati ed officiali del Comune, ristaurare le mura, le torri della città, le strade così interne come esterne, e provvedere alli altri bisogni secondo le contingenze dei casi; così che nè Sua Serenità, nè i di lui eredi e successori Duchi d'Austria, possano essere mai tenuti ad alcuna contribuzione per queste spese; però i salari potranno essere moderati dal Comune di volontà e consenso di Sua Serenità e dei Duchi d'Austria successori, o del Capitano. Gli officiali poi del Comune che verranno temporariamente incaricati dell'esame dei redditi, dazi, multe spettanti alla Comunità, sieno tenuti a rendere conto alla stessa Comunità, in presenza del Capitano o del Luogotenente, affinchè non sia fraudata la Comunità.

Offeriamo e promettiamo inoltre per noi, per gli eredi e successori nostri cittadini di Trieste al prefato Serenissimo Signor nostro, Signor Federico, ai di lui eredi e successori Duchi d'Austria, di dare ogni anno ed in perpetuo, il dì della festa di Ognissanti, nella città di Trieste, oltre le cose premesse, cento orne di ribolla, e cinquanta orne di moscatello, dei migliori che si potranno avere in città, e questo a titolo di onoranza speciale.

Sua Serenità, i di lui eredi e successori Duchi d'Austria possano direttamente o mediante Capitano reggente, amministrare e governare detta città, e distretto di Trieste, con tutti i suoi gius e pertinenze; rivocare a beneplacito il Capitano da essi nominato, il quale Capitano in nome loro amministrerà la giustizia ed il gius nella città e nel distretto, o personalmente o mediante sostituto, cui dovrà aggiungere uno o due dottori, od almeno licenziati, i quali in luogo del Capitano amministrino la giustizia nella città e nel distretto, così nel civile come nel criminale; e questi sostituti potranno rivocarsi e nominarsene altri ad arbitrio. I quali Capitano, Vicario e Giudice dei Malefici, ognuno e tutti dovranno fare giustizia a tutti ed a cadauno secondo la forma dello Statuto esistente o di quelli Statuti che in futuro saranno fatti dalla Comunità, e saranno approvati e confermati da Sua Serenità, dai di lui eredi e successori; ed in caso di insufficienza delli Statuti, secondo la forma del gius comune. E da ogni sentenza definitiva od interlocutoria, dalle quali per diritto si può appellare, sia lecito ad ognuno di appellare, e vaglia anche nel tempo di sindacato; ed i sindaci poi sieno eletti dal Capitano o dal Luogotenente o dalla Comunità una volta l'anno, e ciò per evitare le spese. Così però che se alcuno troverassi gravato da qualsiasi sentenza definitiva od interlocutoria, possa appellare alla Serenità Sua, agli eredi e successori Duchi d'Austria od a quello o quelli che in loro luogo verranno a ciò deputati; e quanto sarà deciso in appello sia fermo e valido, senza ulteriore eccezione o reclamo.

I cittadini della città di Trieste possano e debbano eleggere tre Giudici e ventiquattro Consiglieri idonei, di buona fama, imparziali, i quali staranno in Consiglio maggiore di essa città, ed eleggere del pari tutti gli officiali. Nella quale elezione tutti e singoli i cittadini di Trieste, i quali hanno case in questa città, vi hanno residenza, erano e sono da antico cittadini, possano e debbano avere voce ed interesse; i Giudici e Consiglieri poi così eletti a Giudici ed a Consiglieri, non possano entrare in carica se prima da Sua Serenità, dai lui eredi e successori Duchi d'Austria, o da quegli che sarà stato deputato da essi loro specialmente, non sieno stati approvati e confermati.

Che se uno o più dei Giudici, eletti come fu detto, venisse dai Duchi o dal loro Delegato rifiutato, i cittadini dovranno in allora nominarne un altro od altri idonei in loro luogo, però di consenso ed assenso dei Duchi d'Austria o del loro Capitano; ed i Giudici così eletti approvati e confermati possano convocare il loro Consiglio maggiore, e quello dei Venticinque, però col consenso e di volontà del Capitano o suo Luogotenente, facendoli consapevoli di ciò che nell'uno o nell'altro Consiglio fosse per proporsi da loro, e non altrimenti; nei quali Consigli e Collegio deve essere presente il Capitano, od il suo Luogotenente in caso di assenza o di altro impedimento, e senza presenza di uno di questi non si possa tenere Consiglio o Collegio; e se i Giudici osassero fare o proporre cosa alcuna, e senza l'espresso assenso del Capitano convocare il Consiglio o Collegio, cadano issofatto nella pena della testa e della confisca di tutti i beni, e tutte le cose dette o fatte senza volontà del Capitano sieno nulle e di niun vigore.

I Giudici eletti, approvati e confermati come sopra, durino nel loro officio per un anno intero.

Le lettere che si scrivessero a qualunque dominio od altri dalla città di Trieste, dovranno scriversi in nome del Capitano, dei Giudici, del Consiglio e del Comune di Trieste; e se pervenissero lettere da altri Domini o Comunità, dirette al Comune di Trieste, dovranno presentarsi al Capitano, ed in suo difetto al Luogotenente, ed il Capitano ne farà la risposta in nome dei Giudici, del Consiglio e della Comunità. Sarà lecito però alla Comunità di scrivere sotto nome dei Giudici, del Consiglio e della Comunità a Sua Serenità, ai suoi eredi e successori i Duchi d'Austria, qualunque lettera secondo la contingenza dei casi. I Giudici che facessero in contrario, cadano nelle pene sopradette della testa e della confisca.

I Giudici abbiano potere di giudicare ogni questione fra speciali persone, fino alla somma di dieci lire ed al di sotto di moneta corrente anche nelle cause del Comune; e per volontà delle parti possano pronunciare di qualunque somma; nelle cause penali non abbiano giurisdizione alcuna sotto qualsiasi specie o forma sotto le pene sopra indicate; ma il Capitano ed il Luogotenente abbiano esclusiva giurisdizione criminale, ed abbiano giurisdizione appellatoria in tutte le cause pronunciate dai Giudici, nei modi e nelle forme sopra indicate. Il Vicario poi ed il Giudice dei Malefici nominati dai Duchi o dal Capitano, licenziati od ammessi che sieno, non potranno essere giudicati da altri che dal Capitano o da quello che verrà deputato da Sua Serenità.

Inoltre il Giudice, il Consiglio maggiore, il Consiglio di Ventiquattro non avranno in futuro potere alcuno di bandire dalla città di Trieste alcun cittadino od abitante o distrettuale, di accogliere nella città alcun bandito senza espressa e speciale licenza di Sua Serenità, dei suoi eredi e successori Duchi d'Austria.

Potremo noi, i nostri eredi e successori una volta l'anno intorno la festa di S. Martino fare Statuti i quali se pareranno idonei ed utili, potranno approvarsi e confermarsi da Sua Serenità, dai suoi eredi e successori Duchi d'Austria; gli Statuti, correzioni, addizioni fatti da noi, se non saranno approvati e confermati da Sua Serenità, sieno issofatto di niun valore.

Sua Serenità, i suoi eredi e successori Duchi d'Austria potranno costruire nella città di Trieste in qualunque luogo loro piaccia uno o più castelli, per la costruzione dei quali, noi vogliamo e dobbiamo cooperare coi carriaggi ed in altri modi come meglio potremo, avendo ferma ed indubbia speranza che Sua Serenità, i di lui eredi e successori Duchi d'Austria difenderanno, proteggeranno, governeranno e manterranno con ogni potere, come finora generosamente lo hanno fatto, la città, il distretto, ogni e singoli i cittadini, gli abitanti ed i distrettuali, e come difendono le altre loro città. E che la città ed i cittadini, gli eredi e successori di questi, rimarranno sempre ed in perpetuo sotto il suo dominio e quello della casa d'Austria, e che in nessun tempo i Duchi d'Austria saranno per vendere, permutare, dare in pegno od enfiteusi, la città ad alcuna persona od università, od alienare altrimenti la stessa da sè e dalla Casa d'Austria.

Inoltre di ogni porta di città si avranno tre chiavi, una a mani del Capitano o Luogotenente, le altre due a mani di due cittadini destinati dal Capitano; così che l'uno senza dell'altro non possa aprire le porte.

Sua Serenità, gli eredi e successori Duchi d'Austria potranno ad arbitrio disporre ed ordinare nella città di Trieste o nel distretto un granaro o fontico di frumento, ed ogni provvedimento ed ogni cosa per l'utilità di Trieste cangiare, alterare, correggere, diminuire ed accrescere a loro arbitrio e beneplacito, non ostante qualunque cosa in contrario.

Ed in testimonianza delle cose sopradette tutte, in evidenza e forza perpetua, consegniamo al Serenissimo Signor nostro Signor Federico, ai suoi eredi e successori Duchi d'Austria, le presenti lettere munite dell'impronta del sigillo della città di Trieste. Dato e fatto il dì 28 del mese di maggio dell'anno del Signore 1468.


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