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storia_ts:documenti:privilegio



La ridistribuzione senza fini di lucro dei contenuti di questa pagina, anche se in forma parziale, deve citare il sito di provenienza www.atrieste.eu, i nomi degli autori, professori Fabio Francescato e Bruno Pizzamei, ed il fatto che si tratta della rielaborazione per il web di un ipertesto sviluppato dagli autori nel 1999 per conto del comune di Trieste e da questo distribuito gratuitamente nelle scuole. Non è ammessa la ridistribuzione con fini di lucro senza esplicita autorizzazione degli autori e dell'acquirente dell'opera.


IL “PRIVILEGIO” DI MARIA TERESA (1771)

“Noi Maria Teresa per l’Iddio Grazia Imperatrice de’ Romani, Vedova, Regina d’Ongaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomiria, etc. etc. Arciduchessa d’Austria, Duchessa di Borgogna, Stiria, Carintia e Cragno, GranPrincipessa di Transilvania, Margravia di Moravia, Duchessa di Brabante, Limburgo, Lucemburgo, di Gheldrie, Wirtemberga, della superiore e inferiore Slesia, di Milano, Mantova, Parma, Piacenza, Guastalla, d’Auschwitz e Zattor, Principessa della Svezia, Contessa d’Absburgo, Fiandra, Tirolo, Hennegau, Kiburgo, Gorizia e Gradisca, Margravia del Sacro Romano Impero: di Burgovia, dell’alta e bassa Lusazia, Contessa di Namur, Signora della Marca e di Mechina, etc. etc: Duchessa Vedova di Lorena, e di Baar, GranDuchessa di Toscana etc. etc.

“La Felicità interna de’ nostri sudditi naturali essendo sempre stata il principale oggetto delle cure e operazioni della Nostra Regenza persuase Noi che a tal felicità influisce efficacemente il Commercio esterno, come che alimentando l’industria nazionale, e promuovendo la ricchezza de’ sudditi, li rende più atti al servizio, e alli pesi dello Stato; nell’ulterior Considerazione, che il Commercio esterno de’ Nostri Stati ereditarj può esercitarsi, sostenersi, e ampliarsi più facilmente e regolarmente, per il canale delli Nostri Porti franchi di Trieste e Fiume, non abbiamo negletta providenza, opera o spesa tendente al doppio fine di prosperare il Commercio singolarmente a Trieste, e di vantaggiare la condizione de’ Negozianti sudditi e esteri nel medesimo porto stabiliti.

“La Nazione Ebrea, al Commercio specialmente addita, invitata con Generali Patenti dell’Augustissimo nostro Genitore, e distinta con privati Privileggj dagli gloriosissimi Suoi Predecessori, ha eccitato clementissimi particolari Nostri riflessi, maggiormenti, perché da una parte gli stabilimenti della Nazione medesima in Trieste constituiscono già una formale Comunità, e dall’altra parte alcuni suoi Individui aggregati alla Borsa mercantile concorrono con l’opera e con il consiglio all’incremento del Commercio e Navigazione al vantaggio comune de’ negozianti e della piazza.

“Noi quindi volendo dare alla Comunità ebrea di Trieste in generale, e alli Negozianti nazionali di Borsa in particolare una solenne dimostrazione del Sovrano Nostro aggradimento all’effetto di ancora animare il concorso di quelle famiglie e persone, che con lo Stabilimento di nuove ditte mercantili, e con l’esercizio del Commercio all’ingrosso si rendono benemerite della Città, e dello Stato, e conferiscano al compimento delle Sovrane Nostre premure; prese sul proposito le congrue consultive informazioni della Intendenza Commerciale nel Litorale austriaco, e del Nostro Consiglio Aulico di Vienna, in virtù del presente Diploma placidiamo alla mentovata comunità ebrea di Trieste in generale, e alli Negozianti Nazionali di Borsa in particolare li seguenti Privilegj.

“Accogliamo e prendiamo sotto gli auspicj della singolare Nostra Protezione, Grazia e Clemenza gli Ebrei, già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, come pure le loro mogli, e figli, mariti delle loro figlie, nipoti, eredi, parenti, ministri, servi, e tutti i loro attinenti, con promettergli l’opportuna sicurezza personale.

“Accogliamo e prendiamo ugualmente sotto li medesimi auspicj della Sovrana Nostra Clemenza e efficace Protezione gli effetti mercantili e comuni e li beni mobili e immobili, che attualmente possegano o che successivamente potessero con modi legittimi, acquistare detti Ebrei, e le loro mogli, figli, mariti di figlie, nipoti, ministri, servi, e tutti li loro attinenti; con promettergli la congrua sicurezza reale. “Gli confermiamo la facoltà libera, liberissima di negoziare per Mare e per Terra, e di piantare in Trieste Fabbriche e Manifatture senza alcuna difficoltà o impedimento.

“Gli concediamo di professare la Religione Ebraica e di esercitare nella loro sinagoga le funzioni, cerimonie e riti della medesima Religione; di seppellire i defunti, e in somma di partecipare e godere tutte le Prerogative, e di Libertà competenti a una Nazione, che abbiamo assicurata, e nuovamente assicuriamo della Sovrana Nostra Protezione, senza che possino, nè devino incontrare impedimento o difficoltà nella professione della loro Religione, e nell’esercizio solito delle cerimonie, e senza che debbano, nè possano esser forzati a abbracciare un’altra Religione, confermando le precedenti correlative Nostre Resoluzioni.

“Nel commercio d’Importazione nelli Nostri Stati Austriaci saranno ammessi a quelle convenienze e benefizj mudali [daziarii], che sono e saranno statuiti a riguardo e a favore di altri Nostri sudditi.

“Li Negozianti di Borsa, come pure quegli Individui, i quali benchè non aggregati alla Borsa sostenessero il Commercio di Esportazione de’ prodotti di natura e dell’arte de’ Nostri Stati, transitando e permanendo per ragione di Commercio o di privati affari nelle detti nostri Stati, saranno immuni dalla Gabella personale, nota sotto la voce di “Leibssteuer” vegliante nella Nostra Capitale di Vienna, e in altre Nostre Città.

“Promettiamo, dichiariamo e vogliamo, che agli Ebrei stabiliti e che si stabilissero in Trieste, alle loro mogli, figli, mariti delle figlie, ministri, servi, e parenti sia amministrata la medesima imparziale Giustizia, che gli altri Nostri Sudditi incontrano nelle Nostre Legge e Tribunali.

“Promettiamo agli Ebrei già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste il libero esercizio dell’arti, fabbriche e manifatture, e saranno tenuti in ugual condizione personale, reale e fiscale con le altre Nazioni, o sia sudditi non solo nell’opera, vendita e consumo in Trieste delle dette manifatture, fabbriche ed arti, quanto nell’importazione de’ loro prodotti negli Stati di Nostro Dominio in Germania, e in Italia. “Dichiariamo, che ne’ giorni di Sabato, e in altri giorni festivi ebraici, non possino gli Ebrei esser forzati di agire, procedere, rispondere, accettare Cambiali, pagare e riscuotere, né fare alcuna opera innibita dalla loro Legge, né in Giudizio, né fuori in cause o materie attive o passive, conseguentemente che non debba agirsi contro loro personalmente né realmente, salvi sufficienti sospetti o indicj di fuga o di distrazione di effetti, ne’ quali casi potrà impetrarsi l’arresto, e sequestro delle persone e effetti ne’ giorni ancora festivi ebraici. “Abbiamo placidato e confermiamo agl’Ebrei la grazia di acquistare un campo nel quale siano inumati i loro defunti, e la Nostra Intendenza Commerciale saprà garantire il detto campo, e sepolcri da ogni oltraggio e insulto.

“Confermiamo generalmente e indistintamente a favore degl’Ebrei già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste le Franchigie e Prerogative placidategli con le Patenti del Porto Franco, e di tutte le Posteriori Nostre Sovrane Risoluzioni a favore della medesima Nazione.

“E finalmente tutti gli Ebrei indistintamente e singolarmente i Negozianti Nazionali di Borsa già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste e quelli particolarmente che si distinguessero nel Commercio, e nell’Esportazione de’ prodotti Austriaci, sperimenteranno gi ulteriori beneficj, influssi, e li clementissimi effetti della Sovrana Nostra Protezione, Grazia e Munificenza.

“Dato nella Nostra Residenza di Vienna li diciannove nel mese d’aprile dell’Anno mille settecento settanta uno, e di Nostri Regni nel trentesimo primo.

Maria Teresa m. p.

“Leopoldo conte di Colowrat m. p. Theodoro B. a. Reischach m. p. Ad Mandatum Sacrae Caesar-° Reg.° Majestatis Proprium Franc.° Ant° Nobile de Raab”.


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